en-VOLARE CON DRONE : Enac-Assicurazioni-Normativa
In questo 'post cercheò di essere il più sintetico possibile, far un po' di chiarezza e dare -spero- qualche informazione utile.
Si puo' volare con DRONI a scopo ludico o per lavorare.
A scopo ludico si vola solo in aree appositamente create (campo volo), al sicuro, mai sopra le persone, le cose o zone "sensibili" tipo aeroporti , autostrade, carceri,ecc... molte assicurazioni cosiddette del "capo-famiglia" coprono la responsabilità civile in caso il drone crei sinistri durante attività ludiche(di gioco) MA se impiegato per lavorare questa "copertura assicurativa viene meno).
A scopo lavorativo le cose si complicano e sono normate dal Regolamento dell'E.N.A.C.
in primis va detto che : APR sta per Aeromobile a Pilotaggio Remoto: esso, quindi, è un piccolo dispositivo, utilizzato per il volo, che non vedrà la persona a bordo di esso per il vero e proprio pilotaggio, ma avrà un comando a distanza.
Non si potrà volare su un APR e lo stesso dovrà essere utilizzato per fini ludici oppure sportivi.
In sostanza l'APR è un aeromobile a pilotaggio remoto, cioè il drone inteso solo come l'oggetto stesso, staccato da un eventuale radiocomando.
La sigla SAPR, invece, sta per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. Già il termine "sistema" fa capire come con esso non ci si riferisca ad un semplice drone, ma ad un insieme di elementi come drone, la radio, il pilota, la ground station e tutto l'occorrente per l'operazione.
Il sistema in questione, infatti, è costituito da un APR (aeromobile a pilotaggio remoto, il nostro drone), che sarà utilizzato, PER "operazioni specializzate".
Quindi, la differenza tra APR e SAPR è costituita dall'utilizzo che si farà del drone, di tipo ludico nel primo caso, e nel secondo di tipo professionale. Inoltre,
L'APR indica solo il drone, mentre il SAPR fa riferimento ad un intero sistema.
In ambito LAVORATIVO :
Per lavorare nel rispetto delle normative vigenti bisogna fare un'ulteriore differenziazione : APR inoffensivi e non. Sono state identificate due categorie di APR in funzione dei valori di ECI, di MOD e delle specifiche caratteristiche dinamiche, costruttive e di design che devono possedere.
GLI APR DI MIO INTERESSE sono quelli con MOD non superiore a 0.3 Kg. Per Operazioni Specializzate NON-Critiche, come previsto dalla Dichiarazione per Operazioni Specializzate non-Critiche ed elenco degli operatori autorizzati [fra cui lo Studio Cavallero]. Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'Art.12 , sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto all'Art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V. In ogni caso, anche per questi APR il pilota deve presentare all'ENAC la dichiarazione in accordo al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento. Nelle operazioni in VLOS il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo diretto con l'APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
Appare importante focalizzare l'attenzione su l'Art. 9 del Regolamento ENAC : Operazioni non critiche:
1. Per operazioni specializzate "non critiche" si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani; infrastrutture sensibili.
2. Prima di iniziare operazioni "non critiche", l'operatore deve -pagare circa 100euro- e presentare all'ENAC la dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa dall'operatore utilizzando esclusivamente l'accesso al sito web dell'Ente (www.enac.gov.it), fornendo le informazioni e dati previsti nella procedura, inclusi i dati della targhetta identificativa del SAPR.
3. L'operatore è responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.
4. L'operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prevista all'art.11, comma 8, come applicabile
Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un'altezza massima di 150 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m, e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall'ENAC a seguito della presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell'operatore SAPR
Per approfondimenti leggere la Normativa vigente completa.