TAR/CONSIGLIO DI STATO SEGNALAZIONE SENTENZE
23.04.2018
EDILIZIA PRIVATA: Sulla non sanabilità di un
parcheggio per camion, abusivamente realizzato in zona agricola mediante
livellamento del terreno e successivo riporto di ghiaia.
Quanto al parcheggio,
funzionale all'esercizio delle attività di trasporto di cui era all'epoca
titolare il marito della ricorrente, è del pari evidente la incompatibilità
anche solo dell'inghiaiamento, sia con l'autorizzazione al livellamento per
miglioramento della funzionalità agricola, sia con la destinazione agricola di
zona (come pure con quella asseritamente sopravvenuta a "zona per impianti
tecnologici"), nonché con l'art. 48 delle NTA dell'epoca, che escludevano in
zona agricola qualsiasi deposito non funzionale all'attività agricola. Tar
Veneo n.572/2017.