TAR/CONSIGLIO DI STATO SEGNALAZIONE SENTENZE

23.04.2018

EDILIZIA PRIVATA: Sulla non sanabilità di un parcheggio per camion, abusivamente realizzato in zona agricola mediante livellamento del terreno e successivo riporto di ghiaia.
Quanto al parcheggio, funzionale all'esercizio delle attività di trasporto di cui era all'epoca titolare il marito della ricorrente, è del pari evidente la incompatibilità anche solo dell'inghiaiamento, sia con l'autorizzazione al livellamento per miglioramento della funzionalità agricola, sia con la destinazione agricola di zona (come pure con quella asseritamente sopravvenuta a "zona per impianti tecnologici"), nonché con l'art. 48 delle NTA dell'epoca, che escludevano in zona agricola qualsiasi deposito non funzionale all'attività agricola. Tar Veneo n.572/2017. 

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