Attenzione a Sottovalutare le Responsabilità che il Geometra si assume (e per le quali si fa pagare)

17.03.2018

La nomina del Coordinatore è prevista per legge -ove necessaria-  ma ancora oggi vige l'idea da parte del Committente che tale nomina  sia una "invenzione del geometra" in cerca di un incarico aggiuntivo da farsi pagare! Purtroppo poi quando ci scappa l'infortunio ecco che arrivano le condanne (anche penali).

Il Coordinatore della Sicurezza va nominato in fase di progettazione : QUINDI PRIMA DI APPALTARE I LAVORI ! Molto spesso i Condomini hanno la cattiva abitudine di fare il computo metrico -> poi scegliere l'Impresa e solo alla fine nominare il coordinatore della Sicurezza che redige il piano dopo che l'Impresa ha fatto la sua offerta . E' chiaro che così le imprese partecipano ad una gara di appalto senza conoscere quello che il Coordinatore chiederà a tutela della sicurezza e la quantificazione degli oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso" vengono meno.

LE LEGGI SI POSSONO ANCHE "COMMENTARE" E NON ESSERE D'ACCORDO MA DEVONO ESSERE SEMPRE RISPETTATE : "Dura lex, sed lex"

La responsabilità del Committente
La Cassazione, con riferimento alla posizione di garanzia del Committente, ricorda che con il d.lgs. 626/1994, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione ("il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata": art. 2, comma 1, lett. b) e ne vengono esplicitati gli obblighi (art. 3).
Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
Ma, nel diverso contesto dell'attività cantieristica emerge anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera.
I compiti del committente
Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.
Il committente infatti (in mancanza del responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, è tenuto a:
- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;
- determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza (art. 3, comma 1);
- valutare i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (ossia, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonchè il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato 2 al documento U.E. 260/5/93) (art. 3, comma 2);
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 3, comma 6);
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (comma 8).
La designazione dei coordinatori
Inoltre, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, pone il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Ma "la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di sicurezza, di cui all'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)".
In forza di tale norma, la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), nè per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nè per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore, in ordine allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Nel caso di specie dove mancava la nomina di un responsabile dei lavori, si configura a carico del committente una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva, secondo lo schema della causalità omissiva.
In particolare, non può negarsi che l'obbligo gravante sul committente di vigilanza sulle attività di coordinamento e controllo spettanti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia rimasto gravemente inadempiuto.
La Corte ricorda che al committente non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e deve inoltre accertare che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti.

LO STUDIO CAVALLERO SI OCCUPA DI SICUREZZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRIMA LEGGE (494/96), VANTANDO ZERO SANZIONI IN 20ANNI DI CANTIERI.

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