RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

22.03.2018

Ho ricevuto parecchie mail con richiesta di approfondimento sul mio post "attenzione a sottovalutare le responsabilita' del Geometra".

in effetti bisogna stare molto attenti a non sottovalutare le Responsabilità che il Geometra CAVALLERO si assume (e per le quali si fa pagare) per assumere l'incarico di  "responsabile lavori". Questa figura non è il "responsabile in senso generico" , o nel senso che "se succede qualcosa lui deve rendere conto".....La nomina del RESPONSABILE LAVORI e del COORDINATORE DELLA SICUREZZA sono due figure previste dal Legislatore in ambito della Sicurezza.

La Cassazione, ricorda che nel contesto dell'attività cantieristica emerge anche la figura del Committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera. Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilità (anche penali) per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.

Il committente infatti , in mancanza della nomina del Geometra-Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, è tenuto a: -attenersi ai principi e alle misure di legge. -determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro -valuta i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (ossia, il piano di sicurezza). -comunicare con le imprese esecutrici e trasmette la documentazione. -verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi .

Chiaro è che un Committente NON HA le competenze per far tutto quanto sopra sinteticamente elencato e riassunto, divcersamente , se non nomina il Responsabile Lavori il COMMITTENTE E'LUI RESPONSABILE (anche sotto il profilo penale).

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